mercoledì 20 maggio 2009
di Carlo Dore
Leggendo la sentenza 149 del 2009, con cui la Corte Costituzionale, dichiarando “che non spettava al Presidente della regione Sardegna procedere alla promulgazione”, ha posto una pietra tombale sulla legge statutaria regionale, c'è da restare sconcertati.
Con tale decisione, l'organo cui è affidata la funzione di salvaguardare i principi dello stato di diritto ha violato uno dei principi cardini dell'ordinamento costituzionale e, precisamente l'articolo 101 della Costituzione: quello secondo cui i giudici (tutti i giudici, ivi compresa la Corte Costituzionale, la cui principale funzione è di carattere giurisdizionale) sono tenuti ad osservare la legge.
Infatti, per poter annullare la legge statutaria regionale la Corte ha letteralmente dovuto inventare una ipotesi di conflitto di attribuzione, peraltro inammissibile in quanto in palese contrasto con l'articolo 39 della legge n.87 del 1953 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale): articolo secondo cui il conflitto di attribuzione può essere sollevato dallo Stato solo “se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato”. Circostanza che, nel caso specifico, non sussisteva visto e considerato che il potere di promulgare le leggi regionali, ivi compresa la legge statutaria, non è di competenza dello Stato ma proprio del presidente della Regione.
Di conseguenza, il conflitto di attribuzione proposto dal governo Berlusconi a seguito delle indebite pressioni dell'onorevole Mauro Pili, era chiaramente inammissibile. Tale avrebbe dovuto esser dichiarato se la Corte Costituzionale, anziché avventurarsi in disquisizioni acrobatiche, facendo rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta per non avere il governo impugnato tempestivamente la legge statutaria, avesse rispettato la legge che ne disciplina le funzioni.
Leggendo le motivazioni della sentenza c'è da chiedersi: a) come la Corte abbia ritenuto di poter giustificare la sua decisione facendo riferimento al ruolo di “garante dell'istanza unitaria” dello Stato, che si esplicherebbe “anche con riferimento al procedimento di approvazione e di modifica degli statuti regionali autonomi”; b) che attinenza avesse il richiamo, da parte della Corte, alla remota sentenza 40 del 1977 o alla sentenza 469 del 2005, che riguardavano situazioni ben diverse, nelle quali il governo, a torto o a ragione, lamentava che questa o quella regione avesse invaso le sue competenze; c) soprattutto, che attinenza avesse il richiamo alla affermazione contenuta nella sentenza 274 del 2003, nella quale era stato (opportunamente) ricordato che la Repubblica è una e indivisibile (articolo 5 Costituzione) e che Stato, le Regioni e gli Enti locali, pur avendo pari dignità, non sono uguali fra loro. Nessuna attinenza vi era, infatti, con il caso in esame.
La verità è che non vi erano precedenti specifici e che, fatto assai grave, per la prima volta una legge statutaria regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei voti, è stata annullata grazie ad una forzatura (anzi: grazie ad una vera e propria violazione) della legge.
Ma non basta. La Corte, dopo avere - nel modo che si è visto - superato l'ostacolo della inammissibilità del conflitto di attribuzione, ha dichiarato il ricorso del governo fondato nel merito in quanto la legge sottoposta al referendum non era stata approvata dalla maggioranza dei voti validi. Così facendo ha saltato a piè pari il fatto che un'altra norma vigente e, fino a prova contraria, legittima (l'articolo 14 della legge regionale 20 del 1957), prevede che il referendum non è valido se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori. Cosa che, nel caso in esame, si era puntualmente verificata, tanto che la Corte d'Appello di Cagliari aveva dichiarato il referendum “invalido”. Cioè, se la lingua italiana ha ancora un valore, “privo di qualunque effetto” e, quindi, decaduto, con conseguente consolidamento della legge sottoposta a referendum (o, nella peggiore delle ipotesi, da ripetersi).
Il risultato finale è che, caduta la legge statutaria, definita liberticida dai brillanti promotori del referendum, riprenderà vigore la legge nazionale sicuramente meno democratica.
Ma ciò interessa ben poco a coloro che, proponendo la consultazione, perseguivano non tanto l'obiettivo di far cadere la legge statutaria, quanto quello di screditare la persona del presidente Soru: reo, ai loro occhi, di non averli omaggiati adeguatamente offrendo loro cariche e prebende. Facendo finta, fra l'altro, di non sapere che la legge non era stata approvata da Soru, ma dal Consiglio regionale.
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