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lunedì 30 luglio 2007

Sul nuovo mercato dell'energia elettrica
27 milioni di famiglie cercano
l'offerta migliore senza brutte sorprese

di Laura Monni

Dal 1º luglio, circa 27 milioni di famiglie italiane possono contrattare liberamente le condizioni di fornitura di energia elettrica e scegliere il proprio fornitore. Questo ulteriore passaggio nel processo di liberalizzazione del mercato della vendita dell'energia è molto delicato, perché coinvolge una parte rilevante del mercato, ne ha allargato le prospettive e modificherà gli equilibri che finora hanno caratterizzato questo ambito.

Ora si rendono indispensabili norme e regolamenti che governino l'attività di vendita dell'energia al dettaglio. L'acquisizione della qualifica di cliente idoneo da parte di tutti i clienti finali, specie di quelli con minore forza contrattuale, ha posto le premesse per richiedere una maggiore tutela e gli strumenti utili a far conoscere il livello di affidabilità dei venditori al dettaglio dell'energia, in modo che il consumatore possa effettuare le proprie scelte al meglio, senza rischiare disservizi o aumenti ingiustificati dei prezzi.

Il Consiglio dei ministri ha approvato a giugno, con notevole ritardo rispetto ad una scadenza fissata da oltre tre anni, un decreto legge che cerca di garantire la trasparenza e tutelare gli utenti nella fase di passaggio, fino a quando non sarà realizzato completamente il processo di liberalizzazione e per evitare sanzioni da parte della Commissione europea. Il decreto legge adotta le prime misure in vista del recepimento completo della direttiva 2003/54 (Norme comuni per il mercato interno dell'energia) e prevede, oltre alla possibilità di recedere dal vecchio contratto di fornitura per i clienti domestici:

  1. Regime di tutela: limita il rischio di aumenti ingiustificati dei prezzi per le forniture ai clienti domestici elettrici che cambiano fornitore e garantisce il mantenimento degli stessi diritti per chi, invece, vuole rimanere con il vecchio fornitore. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) indicherà condizioni standard di erogazione e prezzi di riferimento nelle forniture di energia elettrica e del gas.
  2. Regime di garanzia: assicura l'erogazione del servizio in continuità con la situazione attuale per i clienti domestici e per le piccole aziende (meno di 50 dipendenti e fatturato non superiore a 10 mln) che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero: queste due tipologie di clienti potranno continuare a beneficiare delle attuali condizioni del servizio e, quindi, delle economie di scala derivanti dall'approvvigionamento tramite acquirente unico. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento ex post dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.
  3. Servizio di salvaguardia: agli altri clienti non domestici (imprese con oltre 50 dipendenti che, di fatto, non hanno ancora lasciato il mercato vincolato) che non scelgono un nuovo fornitore di energia elettrica, e a chi transitoriamente dovesse rimanere senza fornitore, è assicurato il sevizio di salvaguardia, a tutela della continuità della fornitura. Questo servizio sarà temporaneamente svolto dalle imprese di distribuzione o dalle loro società di vendita, ma al più presto il Ministero dello Sviluppo economico individuerà i fornitori attraverso procedure concorsuali. I criteri di organizzazione del nuovo servizio saranno tali da incentivare le imprese a rientrare nel mercato in poco tempo, utilizzando, quindi, la salvaguardia come regime temporaneo.
  4. Regole di trasparenza per l'avvio del mercato per i clienti domestici: introduce l'obbligo di separazione societaria tra attività di vendita ed attività di distribuzione di energia elettrica, e la separazione funzionale tra la gestione delle infrastrutture dei sistemi elettrico e del gas naturale e il resto delle attività (separazione estesa anche all'attività di stoccaggio del gas). Inserisce l'obbligo della garanzia di accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati di misura relativi ai consumi dei clienti finali elettrici e del gas. Il riferimento è strettamene circoscritto ai dati necessari alla formulazione di offerte commerciali e alla gestione delle forniture.
  5. Informazione trasparente sul mix energetico: i fornitori di energia elettrica sono obbligati a informare i propri clienti finali sulle diverse fonti energetiche utilizzate per la produzione dell'energia fornita e ad indicare le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, secondo modalità operative che saranno definite dal Ministero, su proposta dell'AEEG.

Riguardo al primo punto si può aggiungere che entro la fine dell'estate è prevista la delibera sui criteri da seguire per il riordino dei meccanismi di agevolazione tariffaria. Questi individueranno le categorie di soggetti in condizioni di svantaggio economico e sociale e l'entità del contributo potrà essere commisurata alla revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche, in modo da contenere l'impatto economico complessivo sulle varie tipologie di consumatori, in considerazione dei livelli di consumo.

La separazione societaria tra attività di vendita e di distribuzione, prevista al punto quattro, deve assicurare una gestione indipendente e trasparente delle infrastrutture, garantendo la neutralità della gestione della rete, utilizzata da tutti i venditori senza asimmetrie informative, ed evitando incoltre che le società di distribuzione trasferiscano alle società di vendita che fanno loro capo il proprio portafoglio clienti, impedendo un'offerta in regime di concorrenza da parte di nuovi operatori. Questo permetterebbe lo sviluppo di una maggiore concorrenza nelle forniture al cliente finale.

L'accesso ai dati di misura è, invece, uno dei capisaldi reali della liberalizzazione, in quanto permette di conoscere i consumi dei clienti connessi alla propria rete, necessari per la formulazione delle offerte commerciali e per la gestione dei contratti di fornitura, evitando che le società di vendita appartenenti ai gruppi integrati con la distribuzione siano avvantaggiate rispetto a società più piccole: si vuole garantire a tutti le stesse informazioni e consentire a ciascun venditore di costruire un'offerte commerciale vantaggiosa per l'utenza.

Il quinto punto è stato introdotto per aiutare i consumatori a sviluppare una maggiore consapevolezza sugli effetti ambientali del consumo di energia, sensibilizzandoli al risparmio energetico e alla scelta delle fonti rinnovabili.

La necessità principale è che queste regole mantengano carattere di provvisorietà e vadano presto a confluire in un insieme di norme chiare e definitive che permettano la creazione di un mercato trasparente e funzionante che tuteli i consumatori. Secondo il parere dell'Autorità, serviranno almeno sei mesi per verificare come si muoverà il mercato domestico. In altri paesi i cambiamenti sono stati molto modesti ma non è detto che in Italia le cose non possano andare diversamente. In quel caso si potrà affermare che la liberalizzazione avrà raggiunto la fascia bassa dei clienti, con grandi benefici per tutti.

Per innescare questo meccanismo occorrerebbe un'attività di informazione nei confronti del pubblico. Finora sono stati unicamente gli operatori, attraverso la promozione delle loro offerte commerciali, a colmare in parte il vuoto di informazione istituzionale.


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