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venerdì 6 luglio 2007

Superato il ruolo della Corte dei conti
“carabiniere” del bilancio regionale
Parificazione negata, un rito obsoleto

di Carlo Dore

Per comprendere fino in fondo le ragioni del violento scontro istituzionale fra il presidente della Regione Renato Soru e la Corte dei conti occorre inquadrare la vicenda nel contesto storico politico, economico e legislativo degli ultimi otto anni.

La Regione negli anni del malgoverno.

Nell'estate del 1999, subito dopo il rinnovo del Consiglio, la politica regionale veniva letteralmente destabilizzata, prima dal presidente del Consiglio Serrenti che, sbucato dalla tenda dell'aula consiliare, dietro cui si era rintanato durante la votazione, “affondava” col suo voto contrario la Giunta Selis, ormai varata; poi, dal “ribaltone” operato da tre consiglieri del Partito popolare (ai quali, in seguito, se ne aggiungevano altri due), che davano il colpo di grazia alla coalizione di centro sinistra consentendo il varo della giunta Floris, alla quale poi seguivano quelle guidate da Mauro Pili e Italo Masala.

Iniziava così una stagione politica sciagurata, definita da molti anche “stagione del malgoverno”, caratterizzata dalla vicenda di “parentopoli”; dall'invasione delle istituzioni regionali da parte di frotte di sedicenti consulenti, nonché di nani e ballerine; dallo scandalo Fideuram; dalla cancellazione delle aree protette; dal via libera all'eolico selvaggio; e chi più ne ha più ne metta.

Ma, soprattutto, caratterizzata, negli ultimi anni, dalla devastazione senza limiti e senza freni delle finanze regionali (a cominciare da quelle del Consiglio) con lo scriteriato ricorso ai mutui che, in palese violazione dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 11 dello Statuto regionale, venivano accesi non per finanziare investimenti, ma per ripianare debiti, sempre crescenti. Al punto tale che il sottoscritto, all'epoca consigliere di opposizione, per due volte chiedeva al Governo lo scioglimento anticipato del Consiglio per gravi violazioni di legge ex art. 50 dello Statuto (è superfluo aggiungere che il cavaliere Berlusconi, come suo solito, faceva orecchie da mercante).

Sta di fatto che, in pochi anni si creava un deficit spaventoso, che veniva scaricato sulla pelle dei sardi e di chi avrebbe dovuto governarli negli anni seguenti.

L'elezione di Renato Soru e il risanamento finanziario.

Nelle elezioni del giugno del 2004, grazie all'ingresso in politica di Renato Soru, sostenuto dalla parte più illuminata della società civile e del mondo politico, il polo del malgoverno veniva letteralmente spazzato via. Iniziava così, nel rispetto del programma della coalizione, l'opera tanto virtuosa quanto difficile del risanamento economico, che costituiva, fra l'altro un preciso obbligo legislativo e costituzionale, sancito dagli accordi comunitari che imponevano il rispetto del patto di stabilità e di crescita, in base al quale gli Stati membri si impegnavano, fra l'altro, «ad adottare i provvedimenti correttivi di bilancio necessari per conseguire gli obiettivi … di stabilità o convergenza».

I risultati positivi, grazie allo straordinario, instancabile impegno del presidente Soru che, ben coadiuvato da alcuni assessori di notevole valore e da buona parte della stessa maggioranza, non esitava a recidere rami secchi e organismi parassitari (Comunità montane, Consorzi, enti di formazione e quant'altro), non tardavano ad arrivare, tanto che la stessa Corte dei conti, nella sua recente relazione dava atto che il precedente disavanzo, pari a oltre 1300 milioni di euro, in due anni si era ridotto ad appena 140 milioni (in percentuale, quindi, di quasi il 90%).

La vertenza con il Governo.

Fra gli straordinari risultati ottenuti dal presidente Soru era sicuramente da registrare l'impegno letteralmente “strappato”, dopo una lunga vertenza, al Governo nazionale, il quale finiva per riconoscere alla Regione il diritto a percepire ingenti somme, prima di pertinenza statale, relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, all'imposta sul valore aggiunto e ad entrate erariali dirette e indirette. Il riconoscimento veniva consacrato nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007), la quale modificava l'art. 8 dello Statuto regionale inserendovi i nuovi impegni finanziari dello Stato nei confronti della Sardegna.

Si trattava in sostanza del riconoscimento di crediti che, pur non essendo ancora esigibili, in quanto i relativi accreditamenti venivano rimandati ad anni futuri, erano tuttavia certi e liquidi. A quel punto la Regione poteva seguire due strade:

  1. attendere le scadenze dei crediti continuando a ricorrere a mutui estremamente onerosi per le finanze regionali;
  2. trovare il modo di inserirli senz'altro in bilancio mediante un'ardita ma non impossibile manovra di ingegneria finanziaria che avrebbe evitato l'accensione di nuovi mutui: con un conseguente, consistente, risparmio e, quindi, un notevole vantaggio per l'intera collettività.

Nell'ottica del presidente Soru, condivisa dalla maggioranza consiliare, fra il rispetto formalistico dei vecchi schemi, che non parevano pertinenti in relazione all'eccezionalità dell'evento, alla obbligatorietà dell'impegno assunto dal “debitore” ed alla assoluta affidabilità dello stesso (si trattava dello Stato) e il perseguimento dell'interesse pubblico della collettività regionale, coincidente con quello dello stesso Stato, tenuto al rispetto del patto di stabilità sancito dagli accordi comunitari, si è optato per la seconda ipotesi.

Aspetto questo di non secondaria importanza di fronte alle pesanti accuse alle quali Renato Soru è stato sottoposto in questi giorni, quasi fosse un malfattore o avesse agito per interessi personali e non nell'interesse della collettività.

La manovra finanziaria innovativa.

Le poste creditizie su cui si è ritenuto di operare inserendole nel bilancio del 2006 erano due:

  1. quella di 500 milioni di euro relativa ai proventi dell'IVA;
  2. quella di 1.500 milioni di euro relativa a una quota parte del gettito di compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione per il triennio 2013-2015.

Per l'inserimento nel bilancio della prima voce non vi erano particolari problemi, visto e considerato che - come, del resto, riconosciuto dallo stesso procuratore regionale della Corte dei conti Mario Scano nella sua pacata requisitoria sul rendiconto della Regione relativo al 2006 - la relativa voce doveva ritenersi compresa nel vecchio accordo Stato-Regione approvato con il DPR n. 250 del 1949.

Per l'inserimento della seconda voce si poteva (e doveva), invece, fare riferimento all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 21 del 28 dicembre del 2006, con cui il Consiglio aveva autorizzato l'esercizio provvisorio, che aveva stabilito testualmente che lo stanziamento in questione «costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015…».

È appena il caso di osservare che tale legge, essendo evidentemente stata ritenuta dal Governo perfettamente conforme al dettato costituzionale, non era stata impugnata davanti alla Corte costituzionale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblicazione, previsto dall'art. 127 della Costituzione.

L'ordinanza della Corte dei Conti.

A questo punto è entrata in gioco la Corte dei conti la quale, con l'ordinanza del 28 giugno scorso, ha sospeso il “giudizio di parificazione” sul rendiconto generale della Regione, sollevando la questione di costituzionalità sul presupposto che fosse stato violato il principio di annualità del bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione.

Leggendo la puntigliosa relazione del consigliere Leone e tenendo conto dell'ordinanza finale, c'è da chiedersi se la Corte abbia tenuto conto del fatto che - dopo la modifica del titolo V della Costituzione disposta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha profondamente modificato la struttura dello Stato, introducendo una sorta di “federalismo”, costituzionalizzando il principio di sussidiarietà, ampliando a dismisura le competenze legislative delle regioni, riconoscendo la autonomia finanziaria e di spesa a favore degli enti locali e delle regioni e abolendo quasi tutti i controlli ai quali, in precedenza tali enti erano soggetti - anche il ruolo della stessa Corte è profondamente cambiato.

Fatto, quest'ultimo, che - sia pure solo parzialmente ed in modo non del tutto soddisfacente per le autonomie locali e per le Regioni - ha trovato attuazione anche nella legge n. 131 del 2003 (c.d. legge La Loggia), il cui art. 7 ha attribuito alla Corte, nella prospettiva del federalismo, il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali e delle regioni «in relazione al patto al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», aggiungendo che «Le sezioni regionali di controllo … verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi …». Compiti caratterizzati, appunto, dall'intento collaborativo diretto a perseguire con tutti i mezzi possibili il patto di stabilità.

Il che mal si concilia, sia con il ruolo di “carabiniere” che, nella relazione di cui sopra, pare si voglia ancora riservare alla Corte, sia con la persuasione che quest'ultima possa ancora celebrare il giudizio di “parificazione”, ormai anacronistico, ed abbia tuttora la facoltà di sollevare questioni di costituzionalità. Facoltà che, da più parti contestata in passato, appare oggi del tutto fuori luogo. E mal si concilia con il provvedimento emesso il 27 giugno 2007 dalle Sezioni riunite centrali in relazione al rendiconto generale dello Stato, improntato ad un sereno spirito collaborativo e costruttivo.


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