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martedì 26 giugno 2007

L'egemonia maschile nelle istituzioni
contro la civiltà e la giustizia
La parità è nella legge, basta applicarla

di Carlo Dore

L'ottimo articolo di Lilli Pruna, “La politica che odia le donne. A Oristano e Olbia due Giunte di soli uomini”, ripropone per l'ennesima volta il problema dello squilibrio fra la presenza delle donne e quella degli uomini nelle istituzioni. Problema di giustizia e di civiltà che la maggior parte di coloro che guidano la politica non intende assolutamente affrontare e, tanto meno, risolvere.

Come ha esattamente riconosciuto Lilli Pruna, Renato Soru ha rappresentato una lodevole eccezione, visto e considerato che, tre anni or sono, nel momento in cui ha deciso di scendere in campo, si è posto il problema e ha deciso di dare un segnale importante riservando alle donne tutti i posti del suo “listino” e la metà dei posti in Giunta, senza contare la candidatura di Pietrina Murrighile alla presidenza della Provincia Olbia-Tempio.

Nel corso dei secoli le donne, soprattutto a causa di ingiustificati pregiudizi, si sono sempre venute a trovare in una posizione deteriore rispetto a quella dell'uomo. Ciò si è verificato anche in Italia, soprattutto nei vari settori della vita pubblica e in relazione all'elettorato attivo e passivo ed alle cariche elettive, campi dai quali per lungo tempo le donne sono state totalmente escluse, quasi fossero esseri inferiori. Basti pensare che hanno potuto votare per la prima volta nel dopoguerra, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 2 febbraio 1945.

Né è stato sufficiente a risolvere il problema il riconoscimento della parità fra uomo e donna sancito dall'art. 3 della vigente Costituzione repubblicana che, al 1º comma, vieta espressamente qualsiasi discriminazione basata sul sesso, e al 2º comma impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscano una eguaglianza di fatto fra uomo e donna.

Nemmeno sono serviti allo scopo altri principi costituzionali di estrema importanza, quali quello di cui all'art. 29, secondo cui il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; quello di cui all'art. 30, che impone anche alla donna l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli; e quello di cui all'art. 31, secondo cui, fra i compiti della Repubblica, vi è quello di proteggere la maternità, che la natura riserva alle donne.

Lo stesso art. 51, secondo cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, per lungo tempo è rimasto sostanzialmente lettera morta.

Il primo concreto segnale in direzione della parità dei diritti politici si è avuto nella legge n. 81 del 1993, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, che stabiliva che, nelle liste dei candidati, nessuno dei due sessi potesse essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi. Peraltro, l'utilizzo dei termini “di norma” ha fatto sì che la prescrizione venisse interpretata in modo non cogente, ma semplicemente programmatico. Il che ha reso necessario emanare una nuova legge - la n. 415/1993 - dal significato inequivocabile, alla quale seguiva la legge n. 43/1995 che, con riferimento alle elezioni relative alle Regioni a statuto ordinario prescriveva appunto la percentuale dei due terzi.

Un importante passo avanti verso un riequilibrio nello specifico settore, in relazione alle Regioni a statuto speciale ed alla Province autonome, si verificava solo a distanza di diversi anni, nel quadro della modifica costituzionale disposta con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, riguardante l'elezione diretta dei presidenti, il cui art. 3, avente ad oggetto “Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna”, aggiungeva, all'art. 15 dello Statuto regionale, la norma secondo cui la legge regionale statutaria «al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, (…) promuove condizioni di parità per l'accesso alle competizioni elettorali».

Un ulteriore passo avanti si verificava per effetto della modifica del titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001 che, all'art. 117, ha stabilito che «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Il passo decisivo verso la reale attuazione del principi di parità nell'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive si è registrato in conseguenza della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha modificato l'art. 51 della Costituzione, introducendo il principio secondo cui «…la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini».

Ma quella che non è azzardato definire rivoluzionaria è stata la presa di posizione assunta dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 49 del 2003, partendo dal presupposto che la legge costituzionale n. 2/2001 aveva espressamente attribuito alle leggi elettorali delle Regioni il compito di promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi e facendo altresì riferimento all'analogo principio affermato nel nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, ha osservato che, tenuto conto dello squilibrio di fatto esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, nonostante gli indirizzi espressi dagli organi della stessa Unione europea, appariva pienamente giustificata l'adozione di vincoli legislativi che garantissero quanto meno una “non discriminazione” a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi, anche se doveva ritenersi auspicabile la previsione nelle liste elettorali di una percentuale riservata alle candidature femminili almeno tendenzialmente paritaria.

Nonostante la sensibilità dimostrata, non a parole ma nei fatti, dal presidente Renato Soru e, nonostante la previsione precettiva dell'art. 15 dello Statuto, come modificato dalla citata legge costituzionale n.2/2001 (secondo cui, come si è detto, la legge statutaria, avrebbe dovuto prevedere “le condizioni di parità per l'accesso alle competizioni elettorali” “al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi”), il Consiglio regionale non ha, fino a questo momento, disciplinato la materia in questione.

Occorrerebbe, quindi porre finalmente rimedio a questa grave carenza. Il che - è da ritenere - potrebbe essere disposto anche con una legge ordinaria basata su un solo articolo.

L'importante è volerlo. Anche perché, contrariamente a quanto sostiene - con troppa modestia - Lilli Pruna, la partità nelle candidature e nell'accesso agli uffici pubblici ed alle istituzioni, oltre a rimuovere una palese situazione di ingiustizia, al limite ed oltre il limite della incostituzionalità, sarebbe certamente utile per l'interesse generale, visto e considerato che, mediamente, le donne sono più efficienti, più generose, più tenaci e più costanti degli uomini.


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