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giovedì 17 maggio 2007

Interventi.

La tutela dei beni culturali e lo Stato
che fa il padrone in casa altrui
Troppo timoroso il legislatore sardo

di Antonio Deias

Bene, molto bene l'articolo di Nanni Spissu sui Beni culturali. Bene perché è insolito che il tema sia trattato, nella stampa sarda, al di fuori del chiacchiericcio partitico; bene per la rivendicazione orgogliosa di quanto le Regioni, e la Sardegna in particolare, hanno realizzato per i beni culturali.

Tuttavia il tono di fondo sembra difensivo: tende a rassicurare lo Stato (Salvatore Settis) che le Regioni, e fra esse la Sardegna, siano finalmente adeguate ad occuparsi di tutela, valorizzazione e gestione del Patrimonio culturale perché l'hanno dimostrato sul campo. Cioè si rassicura il padrone che si è diligenti e capaci anche in ciò che non ci appartiene e a cui non siamo educati, ma di cui potrebbe essere concesso occuparci.

Ma il punto è che lo Stato si fa padrone in casa altrui. Dice Settis nell'articolo di Repubblica, richiamato da Spissu: «Le parole e le cose, si sa, possono divorziare». Continua lamentando, fra l'altro, «la perdita di memoria se si tratta di concetti, di termini astratti», citando precisamente l'art. 9 della Costituzione (“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”). Le smemorate sarebbero le Regioni che, affette da schizofrenia tra parole e cose, ordiscono perché abbiano oltre alla valorizzazione anche la tutela del Patrimonio culturale. Pretesa incostituzionale secondo Settis.

A leggere bene, però, fra i Princìpi fondamentali della Costituzione, all'art. 9, non si parla di Stato, ma di Repubblica e di Nazione. L'inserimento della tutela del Paesaggio e dei Beni culturali nei principi fondamentali della Costituzione caratterizza non lo Stato, ma la Repubblica come “Repubblica di cultura” (Alibrandi, Ferri).

Le Regioni saranno anche smemorate, ma Settis, dominato dalla memoria del passato, confonde lo Stato con la Repubblica. Quel nobile fardello gli permette di ignorare che la Repubblica è costituita (nella dizione precedente alla legge costituzionale n. 3/2001: la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni) dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dallo Stato (art. 114 della Costituzione).

L'Unità della Nazione e del Sistema repubblicano è assicurata non malgrado ma grazie alle autonomie locali, anche per quanto riguarda il Patrimonio culturale. È vero che l'articolo 117, 2º comma, della Costituzione attribuisce esclusivamente allo Stato la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” e che il 3º comma del medesimo articolo stabilisce che spetta alle Regioni la legislazione concorrente per la valorizzazione; ma è altrettanto vero che la legge ha l'obbligo di disciplinare forme di coordinamento e intese fra Stato e Regioni sulla tutela (art. 118, 3º comma).

Dunque le Regioni, soggetti repubblicani al pari dello Stato, operano per il riconoscimento del proprio ruolo costituzionale. Settis attribuisce, quindi, alle Regioni la presunta incostituzionalità della quale non pare immune neppure lo Stato. È una caratteristica del comportamento umano attribuire agli altri l'insopportabile di se stessi. Talvolta si cade in queste abitudini anche nelle nobili difese di rapporti istituzionali.

Veniamo alla Sardegna che, secondo Spissu, ha dimostrato che si può lavorare insieme allo Stato per la tutela del Patrimonio culturale. Dimostrazione evidente, anche se non per la tutela, è la collaborazione che Comuni, istituzioni pubbliche e private non statali hanno assicurato, caratterizzandone e valorizzandone il programma, a “La settimana della cultura”. Ma sia consentito rimandare alla sezione Eventi del sito SardegnaCultura sul portale della Regione per dimostrare che in Sardegna, a beneficio dei suoi abitanti e dei suoi ospiti, la Settimana culturale dura tutto l'anno.

Entriamo nello specifico della tutela per porre l'interrogativo se davvero può estendersi all'insieme del Patrimonio culturale quanto in Sardegna - per impulso, con modalità e in tempi diversi - è avvenuto per la tutela e valorizzazione dei Beni librari e paesaggistici? Davvero la legge regionale 14/2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi di cultura” è «molto avanzata», come la qualifica Spissu?

L'ultima legge sui Beni culturali produrrà i suoi benefici effetti perché è la razionalizzazione dell'esistente; riconduce ad unità la valorizzazione e la gestione del Patrimonio nelle sue diverse articolazioni di Beni, anche se elude i Beni demoetnoantropologici, costitutivi e caratterizzanti la specialità della Sardegna; inserisce i Beni culturali nelle politiche regionali e del territorio e soprattutto obbliga all'osservanza di standard minimi di conservazione, valorizzazione e gestione. Insomma questa legge regionale costituisce il punto di arrivo della legislazione di spesa e organizzazione sui Beni culturali in Sardegna.

E la tutela? Impaurito dalla voce grossa del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice sui Beni culturali), che tutto fa fuorché dirimere il dettato costituzionale per quanto riguarda la tutela, ancora una volta il legislatore regionale ha omesso di esercitare la competenza esclusiva conferitagli con legge costituzionale (Statuto) in materia di musei e biblioteche di Ente locale, con conseguenze di incompiutezza anche negli assetti produttivi e occupazionali, oltre che in quelli conoscitivi e conservativi del nostro Patrimonio.

Mi auguro che un così durevole oblio e omissione siano rotti con la rivendicazione, nella ricontrattazione dei poteri della specialità per il nuovo Statuto sardo, dell'autonomia piena e compiuta per il Patrimonio culturale.


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