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martedì 19 febbraio 2008

Interventi.

Tuvixeddu, il Tar sardo ignora il Codice Urbani
col principio di unità ambientale. È assurdo
difendere le variazioni recenti, anche risarcibili

In riferimento alla città di Cagliari, al contesto Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis, alla proposta avanzata il 21 febbraio 2007 dalla Commissione regionale per il Paesaggio, inerente la Dichiarazione di notevole interesse pubblico dello stesso contesto, e alla sentenza del T.A.R. Sardegna dell'8 febbraio 2008, con la quale fra l'altro si annulla la delibera della Giunta regionale del 22 agosto 2007 di approvazione della stessa proposta, i sottoscritti docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Cagliari intendono portare all' attenzione generale alcune riflessioni che non comportano un giudizio tecnico sull'operato del TAR, piuttosto alcune valutazioni sul concetto stesso di bene ambientale e culturale, come emerge da quella specifica sentenza.

Riconosciamo infatti al T.A.R. quella competenza in materia di verifica della correttezza procedurale che viceversa noi non possediamo. Per la nostra formazione e per le nostre specifiche competenze in materia di beni ambientali e culturali ci sentiamo però autorizzati a ritenere che il T.A.R. Sardegna, in base a quanto emerge dalla sentenza in oggetto, mostri di non aver tenuto nel dovuto conto non tanto la lettera, quanto lo spirito che ha diretto la formulazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004).

Nel sostenere che l'estensione del vincolo all'area del contesto Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis finora non soggetta a vincolo archeologico, e nella quale insistono progetti e investimenti finalizzati anche all'edilizia civile, non è giustificata da nuovi ritrovamenti di natura archeologica, che avrebbero richiesto l'allargamento del vincolo, la valutazione del T.A.R. entra in palese contraddizione con quanto invece affermato nella proposta di Dichiarazione di interesse pubblico avanzata dalla Commissione per l'intero contesto, compresa l'area finora non soggetta a vincolo archeologico, secondo la quale sarebbero invece intervenuti fatti nuovi, suscettibili di rendere quanto mai necessaria tale estensione.

Concordiamo su quanto la Commissione regionale del Paesaggio ha specificato nella lunga e articolata premessa alla sua proposta, che cioè il fatto realmente nuovo, che imponeva e di fatto impone una revisione della situazione precedente, è rappresentato dallo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che introduce il concetto, radicalmente innovativo, del bene paesaggistico come unità ambientale nella quale insistono le varie categorie di beni culturali (naturalistici, storici, archeologici, artistici, demoetnoantropologici). In questa chiave assume ben poca rilevanza l'affermazione del T.A.R. che nell'area non sottoposta a vincolo non siano intervenuti nuovi ritrovamenti archeologici, perché privilegia la vecchia, precedente accezione del bene culturale e non tiene conto del fatto che, per le sue caratteristiche geomorfologiche, pedologiche, floristiche, storico-archeologiche, antropologiche, anche quell'area risulta inscindibile dall'unità ambientale rappresentata dal contesto Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis.

Da questa nuova percezione, introdotta dal Codice, deriva la possibilità di restaurare il paesaggio, con il ripristino della sua unità ambientale non tanto originaria (giacché un ritorno alle origini è operazione impossibile) quanto anteriore a una serie di interventi più o meno recenti, che l'hanno compromessa quando non obliterata, pur non cancellandone del tutto la memoria, che va quindi anch'essa salvaguardata. Appare evidente, in questa nuova percezione del paesaggio, l'importanza del processo di ricostruzione della fisionomia storica del contesto. Appare dunque pienamente legittimo l'operato della Commissione, che si è basata sull'intera documentazione d' archivio (non soltanto sulla cartografia storica) e materiale per ricostruire la fisionomia storica del contesto Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis.

Quanto all'obiezione che il T.A.R. fa propria nel contestare alla Commissione di non aver considerato le trasformazioni cui è andata incontro una parte dell'area, nello specifico quella non soggetta a vincolo e interessata da investimenti privati, occorre sottolineare che dette trasformazioni datano soltanto a partire dal 1997. Sarebbe quantomeno illogico che proprio la più recente fase di vita di parte del contesto sia assunta come fatto dal quale non si debba e non si possa prescindere, anzi capace di inibire qualunque proposta di ripristino dell'unità ambientale rappresentata dall'intero contesto. Se giudicate lesive dell'unità ambientale, dette trasformazioni non devono essere considerate irreversibili, soprattutto se la destinazione ultima del bene al quale si sono applicate lo sottrae alla fruizione pubblica, per consegnarlo ad una totalmente privata, lesiva dell'obiettivo fondamentale: che cioè l'intera unità ambientale Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis rimanga o ritorni a essere patrimonio della collettività.

Se il processo di ripristino dovesse avere dei costi, e se questi dovessero comportare il giusto risarcimento all'imprenditore privato che abbia legittimamente investito nell'area, riteniamo che ogni unità ambientale riconosciuta di notevole interesse pubblico possa comprendere e debba considerare l'eventualità di simili risarcimenti, da parte dell'Ente pubblico, a tutela tanto del privato quanto del bene collettivo.

A nostro avviso la sentenza del T.A.R. pecca dunque di lungimiranza, perché anziché informarsi alla nuova percezione del paesaggio, introdotta dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, si limita a ribadire la legittimità di quanto programmato e intrapreso prima dell'entrata in vigore di detto Codice, senza riconoscere il giusto peso alla mutata sensibilità nei confronti dell'ambiente, viceversa recepita e fatta propria dalla Commissione.

Da organi dello Stato di così ampie competenze in materia giuridica ci saremmo aspettati non solo censure di natura procedurale ma almeno un invito a prender coscienza di questa innovativa visione del paesaggio, almeno un auspicio del recupero dell'unità ambientale del contesto, che riportasse in primo piano ciò che in sede pubblica l'intera vicenda, nella sua improduttiva politicizzazione, nei comportamenti eccessivi da una parte e dall'altra, nell'uso strumentale delle affermazioni, ha evidenziato e ancora oggi evidenzia: l'assenza di una reale volontà di recuperare il contesto di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis come valore ambientale in sé, a prescindere dalla sua produttività in termini economici. Riteniamo che una società che voglia definirsi autenticamente civile non possa esimersi dal riconoscere un tributo, di qualunque natura esso debba essere, alla cultura, e che proprio la consapevolezza del valore di questo tributo rappresenti il più alto segno di civiltà.

Simonetta Angiolillo, professore ordinario di Archeologia classica
Roberto Coroneo, professore straordinario di Storia dell'arte medievale e direttore
del Dipartimento di Scienze archeologiche e storico-artistiche
Bruno Anatra, professore ordinario di Storia moderna


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