sabato 9 febbraio 2008
di Stefano Deliperi *
Il Tribunale amministrativo della Sardegna, con tre sentenze della seconda sezione datate 8 febbraio 2008 (n. 127, n. 128 e 129) ha accolto i ricorsi di Iniziative Coimpresa s.r.l., del Comune di Cagliari e della Cocco Raimondo Costruzioni s.r.l. e ha disposto l'annullamento del provvedimento di vincolo paesaggistico che la Giunta regionale aveva esteso sui colli di Tuvixeddu e Tuvumannu, con la deliberazione n. 31/12 del 22 agosto 2007.
I motivi di annullamento dei vincoli sono di ordine formale e sostanziale. Formali: dopo la riforma operata con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004), la Commissione regionale per il paesaggio (organo competente per la proposta dei nuovi vincoli paesaggistici, art. 137) avrebbe dovuto esser istituita con legge, modificando la precedente legge regionale n. 45/1989 che (art. 33, poi modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 28/1998) prevede le Commissioni provinciali per le bellezze naturali. Tale istituzione - rileva il TAR - non poteva esser fatta per mero atto amministrativo (deliberazione Giunta regionale n. 51/12 del 12 dicembre 2006).
Censurato, inoltre, il metodo di nominare i componenti “esterni” di tale Commissione, asserendo la valutazione dei curricula, senza criteri oggettivi predeterminati né allegandoli alla deliberazione medesima. Non esistevano nemmeno i criteri - da predeterminare anch'essi - della possibilità di delega delle partecipazioni da parte dei componenti. Sull'istituzione e composizione della Commissione regionale per il paesaggio il TAR scrive che si è trattato di «un'inammissibile e frettolosa imprecisione nella definizione delle regole di costituzione e di funzionamento».
Motivi anche sostanziali: la Commissione regionale per il paesaggio, a giudizio del TAR Sardegna, si è basata per i suoi apprezzamenti su cartografie vecchie e superate, a differenza dell'apprezzamento della Commissione provinciale per le bellezze naturali che, con il verbale del 16 ottobre 1997, aveva posto un vincolo paesaggistico sul Colle di Tuvixeddu, il cui procedimento - curiosamente - non venne mai completato con la deliberazione di Giunta regionale di approvazione definitiva.
L'allora Soprintendente per i beni archeologici Vincenzo Santoni evidenziò durante la procedura istruttoria il rinvenimento di decine e decine di tombe punico-romane all'interno dell'area tutelata con il vincolo storico-archeologico (D.M. 2 dicembre 1996) e le discrasie con la situazione di fatto attuale (ben evidenziata, invece, nel suddetto verbale del 1997), mentre il Comune di Cagliari non è risultato esser coinvolto “sostanzialmente” nella medesima procedura come richiesto dall'art. 132 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto, comunque, titolare di varie iniziative sul territorio interessato.
Altro motivo “pesante” riguarda la volontà regionale, sostanziata nella deliberazione Giunta regionale n. 31/12 del 22 agosto 2007, di realizzazione del progetto di Parco Karalis predisposto dal paesaggista francese Gilles Clement: il TAR rileva «il vizio di sviamento di potere in quanto la Giunta regionale con tale delibera dimostra di volere realizzare un altro progetto, che nessuno conosce e che nemmeno è stato allegato alla delibera in questione. Un progetto che, pur predisposto prima dell'emanazione del provvedimento di vincolo, sarebbe compatibile con la nuova disciplina, un progetto alternativo rispetto a quello in fase di attuazione, ed al quale si era vincolata, affidato in modo occulto ad un professionista».
Scrivono ancora i giudici amministrativi: «Già l'esistenza, al momento dell'approvazione del vincolo, di un altro progetto sostitutivo del precedente fa sorgere il legittimo sospetto che l'idea originaria fosse quella di rendere impossibile il completamento delle opere avviate. Il fine perseguito, quindi, non sembra essere stato tanto quello di tutelare e salvaguardare un'area pregevole, quanto di cambiare la tipologia di intervento, essendo cambiata, nel frattempo, più che la sensibilità verso il paesaggio, l'orientamento della Giunta regionale e del suo presidente nei confronti di tale area cittadina».
Una pesante censura all'operato della Giunta regionale che riporta alla memoria i due decreti n. 2323 del 9 agosto 2006 e n. 2836 del 12 ottobre 2006 (integrazione) dell'allora assessore regionale della pubblica istruzione Elisabetta Pilia che invece completavano (art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni) il procedimento di vincolo di cui al verbale della Commissione provinciale delle bellezze naturali del 16 ottobre 1997, difesi anche in sede giurisdizionale davanti al TAR Sardegna dalle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico e incredibilmente revocati in prossimità di udienza di sospensiva con decreto assessoriale n. 3349 del 14 novembre 2006.
L'area di interesse archeologico e ambientale del colle di Tuvixeddu non corre comunque pericolo grazie agli altri provvedimenti di vincolo storico-archeologico ed al piano paesaggistico regionale. Cadono, oltre al provvedimento di vincolo dell'agosto 2006, il progetto di Parco Karalis e la Commissione regionale per il paesaggio.
Riteniamo che provvedimenti di vincolo (quello del verbale del 1997), opportune trattative, espropri e adeguati indennizzi siano la strada per giungere finalmente a quel grande parco archeologico-ambientale di Tuvixeddu che Cagliari e tutta la Sardegna attendono per la definitiva tutela ed accorta valorizzazione di un patrimonio storico-culturale e ambientale unico nel Mediterraneo.
* Gruppo d'Intervento Giuridico e Amici della Terra
© 2008 Nesos Editoriale Indipendente srl - Cagliari