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venerdì 25 gennaio 2008

Sul Ppr né urgenza né danno irreparabile
Frana il castello delle contestazioni
un altro giudice dà torto a Pili e soci

di Carlo Dore

1. «La ricorrenza del fumus boni iuris… appare altamente controvertibile considerati i puntuali rilievi dell'Ufficio del referendum sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale».

2. «Nella prospettazione del ricorrente non si ravvisa la sussistenza del periculum in mora; la pretesa dei promotori… di giungere all'indizione del referendum entro il 30 gennaio 2008 non corrisponde ad alcuna aspettativa giuridicamente tutelata» e (del resto) «il ricorrente non ha allegato che il diritto dei promotori non potrebbe trovare attuazione oltre il termine del 30.1.2008».

Sono questi i due capisaldi della mirabile ordinanza, di ben 14 pagine, con la quale il giudice del Tribunale di Cagliari Giovanni La Rocca ha respinto il ricorso d'urgenza di Mauro Pili, che chiedeva che venisse sospeso il provvedimento dell'Ufficio regionale, che aveva dichiarato inammissibile il referendum abrogativo del Piano paesaggistico e che venisse ordinato allo stesso Ufficio e al presidente Soru di dar corso agli adempimenti necessari perché il referendum venisse indetto entro il 30 gennaio 2008.

Che l'iniziativa di Mauro Pili, nonostante la poderosa macchina da guerra messa in campo (composta da ben cinque noti avvocati: Benedetto Ballero, Giovanni Contu, Giovanni Maria Lauro, Giorgio Piras e Marcello Vignolo), fosse spericolata, per non dire palesemente infondata, non potevano esservi dubbi. Anzitutto, perché il provvedimento dell'Ufficio regionale del Referendum, composto da un “pool” di magistrati di grande valore, era supportato da argomentazioni logiche e giuridiche difficilmente contestabili. Prova ne sia che né le argomentazioni della difesa del Pili, né quelle della sentenza del Tar, poi ritenuto perfino incompetente a decidere, erano minimamente riuscite a scalfirle, per cui era inevitabile che il giudice del Tribunale civile dichiarasse l'insussistenza del fumus boni iuris; cioè, in altre parole, che - ad un primo esame - il ricorso non apparisse fondato.

In secondo luogo, perché, ammesso e non concesso che - contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio regionale - il referendum fosse ammissibile, da nessuna parte stava scritto che i promotori (Pili in testa) avessero diritto a pretendere che lo stesso si svolgesse entro giugno 2008. Per cui non vi era nemmeno l'ombra del lamentato periculum in mora, cioè, della sussistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile.

Quindi, per Pili, ancora una volta, sconfitta su tutta la linea, come, del resto, confermato dalla sua condanna, contenuta nell'ordinanza, a rimborsare alla Regione le spese del giudizio, liquidate in 1.820 euro e, contemporaneamente, palese smentita del cancan mediatico con cui uno dei componenti del collegio difensivo ha tentato di supportare l'azione giudiziaria intrapresa, accusando sulla stampa la Regione di ricorrere a discutibili artifizi giuridici pur di impedire al popolo sardo di pronunziarsi attraverso il referendum contro il Piano paesaggistico regionale.

Piano imposto dal Codice Urbani e dalla stessa Costituzione e apprezzato a livello nazionale e internazionale, ma avversato dal partito del mattone e del cemento e dai politici della destra regionale che dopo avere, per anni impedito l'approvazione della normativa paesaggistica, una volta che la stessa è stata approvata, anziché limitarsi a chiedere la modifica delle parti ritenute eccessivamente vincolistiche, hanno tentato di far saltare l'intero piano con il discutibile colpo di mano di un quesito referendario che, per la sua genericità, non poteva essere compreso dai cittadini, che avrebbero, quindi, dovuto votare al buio. Rischio, almeno per ora, scongiurato che ci riporta alla celebre frase, abusata ma sempre attuale, del mugnaio dell'opera di Bertolt Brecht, secondo cui «ci sarà pure un giudice a Berlino».


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