mercoledì 9 gennaio 2008
La notizia sarà ufficiale solo oggi ma - secondo indiscrezioni molto insistenti - il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza della Regione per la sospensione del referendum sul Piano paesaggistico. Nello scorso novembre, la consultazione era stata dichiarata ammissibile dal Tar dopo che l'Ufficio regionale del referendum (composto da quattro magistrati della Corte d'appello e del Tribunale di Cagliari, della Corte dei conti e dello stesso Tar) l'aveva bloccata, rigettando i quesiti dell'iniziativa proposta dal centrodestra con una larga raccolta di firme. Se la sospensione sarà confermata, il referendum non si potrà tenere entro il 2008. Il presidente Soru, avrebbe dovuto fissare la data entro il 30 gennaio, ma a questo punto le procedure dovrebbero essere sospese.
La decisione comunque riguarderebbe solo la sospensione cautelare della consultazione. Il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi poi sul merito del ricorso avanzato dalla Regione, rappresentata dall'avvocato Giampiero Contu, contro la sentenza del Tar Sardegna. Se anche il Consiglio di Stato desse poi ragione nel merito ai proponenti, il referendum non potrà comunque tenersi prima del 2010. «Aspettiamo per conoscere i dettagli della decisione», ha detto all'Agi l'avvocato Benedetto Ballero, che rappresenta i referendari capeggiati dall'ex presidente della Regione e deputato di Fi, Mauro Pili. «I giudici potrebbero aver accolto la linea della Regione, secondo la quale sulla questione è competente a pronunciarsi il giudice ordinario e non il Tribunale amministrativo regionale. Se così fosse, presenteremo subito ricorso al Tribunale civile di Cagliari».
Nessun commento da parte della Giunta, che evidentemente attende l'ufficializzazione del giudizio.
Il 27 novembre scorso il Tar Sardegna aveva accolto il ricorso dei referendari, che avevano raccolto circa 24 mila firme. L'iniziativa era stata decisa dopo che l'Ufficio regionale per il referendum, il 15 marzo 2007, aveva dichiarare inammissibile il quesito sul piano paesaggistico regionale, data la complessità dello strumento urbanistico. A metà dicembre la Giunta regionale aveva deliberato l'impugnazione di quella sentenza, tra veementi proteste del Polo, che aveva accusato Soru di voler imbavagliare i sardi. Sarà accusato delle stesse intenzioni censorie anche il Consiglio di Stato, se condividesse quanto meno molti dubbi, fino a sospendere gli effetti del verdetto del Tar? Oggi le conferme e smentite e le reazioni.
Se la sospensione fosse confermata, significherebbe che il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto l'esistenza del “fumus boni juris” (probabile fondatezza del ricorso) e/o del “periculum in mora” (esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione del provvedimento impugnato). Le ragioni della sospensione dovrebbero essere verosimilmente connesse al fatto che il quesito referendario mirava a fare piazza pulita dell'intero Piano paesaggistico regionale, strumento reso obbligatorio dalla legge Urbani. Quindi creando un vuoto legislativo su una materia delicata. Era l'obiezione subito espressa dall'assessore Gian Valerio Sanna dopo la sentenza del Tar. Mentre Mauro Pili l'aveva commentata in toni trionfalistici, parlando di «vittoria della democrazia e della libertà d'espressione. È una sconfitta sonora dell'arroganza di Soru e dei suoi sodali. L'accoglimento dei ricorso rappresenta un chiaro segnale che ripristina la legalità e la legittimità».
Il ricorso al Consiglio di Stato da parte della Regione è basato, nel merito, sul fatto che «ci sono materie sottratte ai referendum abrogativi». Fra le altre «quelle che derivano da direttive comunitarie e dall'esecuzione di leggi statali, come la materia paesaggistica è», aveva argomentato l'assessore Sanna. Potrebbe essere questo l'argomento decisivo. In questo caso, la sospensione potrebbe preludere a un giudizio di merito di definitiva bocciatura del quesito referendario, appunto perché imponibile per i profili giuridico-legislativi sovraordinati rispetto alle prerogative di un referendum regionale. Infatti il blocco degli effetti di una sentenza del Tar da parte dell'organo superiore è frequentemente una sorta di pre-sentenza di accoglimento sulla materia del ricorso. Salvo il caso evocato da Ballero di una non competenza del Tar sulla decisione dell'Ufficio del referendum.
Per i profani risulta singolare che il giudizio di ammissibilità di un collegio “multidisciplinare” di quattro magistrati di Corte d'appello, Tribunale, Corte dei conti e Tar possa essere ribaltato dal Tribunale amministrativo. Come si contesta sempre più apertamente che atti politici e di governo possano esser censurati in sede amministrativa e non già dal Parlamento o annullati dalla Corte costituzionale. È la complessità unica al mondo della giurisdizione italiana, in cui nessun atto è mai definitivo, in un garantismo procedurale spinto agli estremi e con conseguenze disastrose.
(AGI-red)
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