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mercoledì 26 settembre 2007

Il buon senso e la logica di alcuni
non fanno legge: senza quorum
Statutaria a rischio, da non promulgare

di Andrea Pubusa

L'amico Ciarlo continua a dettarci la linea. E stavolta a sostegno della sua tesi richiama il buon senso, come se il suo buon senso sia il buon senso di tutti! Purtroppo, pur con tutta la buona volontà, il buon senso del valoroso collega non è il mio. Vediamo allora di riassumere: siamo tutti d'accordo, l'articolo 15 dello Statuto sardo dice che «la legge [statutaria] sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi». Su questo non c'è buon senso che tenga, è la lettera della legge. Siamo tutti d'accordo che esiste una legge regionale che pone un quorum di validità del referendum pari al 33%, e siamo anche d'accordo che questo quorum non è previsto nell'art. 15.

Dissentiamo sulla costituzionalità di questa legge regionale che fissa il quorum di partecipazione del 33%. Ed allora (e qui siamo ancora d'accordo), se sarà necessario e possibile, sarà la Corte costituzionale a decidere sulla legittimità o meno della legge regionale. Quindi, anche Ciarlo ammette che la sua tesi (formulata nel primo intervento in modo perentorio) è rispettabile quanto le altre.

Veniamo ora al buon senso. Ciarlo, seguendo il suo buon senso, dice se il quorum non è raggiunto il presidente deve promulgare e trae tale conseguenza dalla legge ordinaria che fissa il quorum costitutivo. Dice il collega, anticipando, pare, la decisione del capo dell'esecutivo: il presidente deve applicarla! Sarà illegittima, ma esiste, e, a sostegno, chiama la media cultura dei nostri studenti. Quindi se non c'è quorum e il referendum è invalido il presidente deve promulgare.

Secondo il mio buon senso (di modesto artigiano del diritto) a questa conclusione si oppone la lettera dell'art. 15 dello Statuto (che è norma costituzionale) e recita, ripetiamolo: «la legge [statutaria] sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi». Ed allora, se il referendum non è valido, come ammette in via di ipotesi anche Ciarlo, per mancanza di quorum, buon senso vuole che non sono neppure validi i voti comunque espressi nella consultazione. Infatti, è contro buon senso (e contro diritto) ritenere che siano validamente espressi i voti di un referendum che è invalido in radice.

Ergo, se il referendum è invalido per mancanza di quorum partecipativo, la legge statutaria non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, perché se il referendum non raggiunge il quorum nessun voto è valido. Dunque, il presupposto per la promulgazione indicato nell'art. 15 dello Statuto (approvazione con la maggioranza dei voti validi) non si verifica. Se il presidente promulga, non solo non compie un atto dovuto, ma viola lo Statuto nel suo art. 15 (bonariamente: un colpo di statuto!).

Qual è la posta in giuoco? Se si segue l'interpretazione dei consulenti della Regione, il presidente promulga anche in mancanza di quorum, la legge entra in vigore e solo dopo l'annullamento (eventuale, ma probabile) della Corte verrà cancellata dall'ordinamento con effetto retroattivo. Pensate i contraccolpi e il pregiudizio per il tempo prezioso perduto.

Se invece si segue - secondo la lettera dell'art. 15 - l'opinione qui espressa, il presidente non promulga e, senza indugio, si va a formulare una nuova legge statutaria. E buon senso (il mio ovviamente!) dice che questa sarebbe la soluzione migliore, trattandosi di una legge fondamentale, su cui è bene ricomporre le divisioni. Ma questa è un'osservazione di buon senso istituzionale molto diffusa, secondo cui è auspicabile che le leggi ordinamentali siano largamente condivise.

Alcuni poi (Carlo Dore e Giorgio Melis) dicono che è illogico che una delibera del Consiglio regionale venga posta nel nulla da una minoranza. Anche qui la logica non c'entra, conta la legge. L'art. 138 Cost. ammette che se al referendum confermativo di una legge costituzionale votassero 3 elettori e due dicono No, vengono travolte non una ma ben quattro votazioni delle Camere: due della Camera e due del Senato. Dunque anche se partecipa meno del 33% degli elettori tutto il lavoro delle Camere è travolto. Non è assurdo, è la Costituzione che lascia decidere solo gli elettori attivi e partecipi. Preferisce dar voce anche ad una minoranza attiva e partecipe piuttosto che alla maggioranza silenziosa. Ed è quanto dispone anche l'art. 15 dello Statuto, che introduce la stessa disciplina, per questo aspetto, dell'art. 138 della Costituzione.

Infine, ma non meno importante, una proposta. Sarebbe bene e costituzionalmente corretto che il presidente su questo punto esponesse in anticipo e in forma ufficiale la sua posizione. Se fossi un suo consulente, gli consiglierei di attenersi all'art. 15 e dunque: se vincono i no, niente promulgazione; se vincono i sì, promulgazione. Credo che questa posizione verrebbe condivisa da tutti, evitando che su una legge così importante si accentui e si radichi nel tempo una divisione che porta solo incertezza, pregiudizio alle istituzioni regionali e distoglie dai tanti problemi importanti, a partire da quelli del lavoro.


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