martedì 18 settembre 2007
di Carlo Dore
Mentre si avvicina la data del referendum sulla legge statutaria, si è aperta fra gli esperti una animata discussione sulla necessità, o meno, per la validità del referendum, del raggiungimento del quorum di cui all'art. 14 della legge regionale n. 20 del 1957 (secondo cui il referendum non è valido «se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori»), e sulle conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento.
Problemi non di semplice soluzione, in quanto l'art. 15 dello Statuto regionale (nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 2/2001), che disciplina la legge statutaria, prevede semplicemente che questa, qualora sia stata sottoposta a referendum, «non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi». Formula quest'ultima identica a quella prevista dall'art. 138 della Costituzione per il referendum sulle leggi di revisione costituzionale.
Peraltro, mentre l'art.138 della Costituzione non fa riferimento, per la disciplina del relativo referendum, ad alcuna disposizione (e quindi non è previsto alcun quorum), l'art. 15 dello Statuto regionale prevede invece espressamente che il referendum sulla legge statutaria sia disciplinato da una «apposita legge regionale», la l.r. n. 21/2002, secondo cui allo svolgimento del referendum si applica l'art. 14 della l.r. n. 20 del 1957, in base alla quale - come si è detto - il referendum non è valido «se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori».
Queste disposizioni sono state espressamente richiamate dall'autorevole costituzionalista prof. Pietro Ciarlo per sostenere la necessità del raggiungimento del quorum per la validità del referendum. Il prof. Andrea Pubusa, anch'egli autorevole docente, la pensa diversamente, sostenendo che, pur essendo stato attribuito dalla legge costituzionale al legislatore regionale il compito di disciplinare la procedura referendaria, tuttavia «non rientra nella discrezionalità di questi stabilire quando la legge è approvata o meno dal corpo elettorale», per cui la relativa disciplina dettata dal legislatore regionale sarebbe costituzionalmente illegittima.
Francamente, con tutto il rispetto per l'autorevole docente, la tesi non convince ed, anzi, appare irragionevole e contradditoria. Infatti, una volta che la legge costituzionale ha attribuito al legislatore regionale il compito di disciplinare con apposita legge la procedura referendaria, è evidente che nelle facoltà di quest'ultimo rientrava anche quella di stabilire, se lo ritenesse opportuno, il “quorum” per la validità del referendum. Né si dice, del resto, quale sarebbe il principio costituzionale violato.
Ma i problemi non finiscono qui. Una volta ammessa la necessità del quorum per la validità del referendum, quali sarebbero le conseguenze nell'ipotesi in cui tale quorum non venisse raggiunto? Anche qui le tesi dei due autorevoli esperti sono diametralmente opposte.
Secondo Ciarlo, tenuto conto della natura “sospensiva” del referendum in questione, che si limita appunto a sospendere la promulgazione della legge non incidendo invece sulla validità della stessa, il mancato raggiungimento del quorum determinerebbe semplicemente l'invalidità del referendum con il conseguente obbligo di promulgazione della legge. Secondo, Pubusa, invece, l'invalidità del referendum determinerebbe anche l'invalidità dei «voti in qualunque modo espressi», con la conseguente mancanza del presupposto per la promulgazione della legge.
Anche su questo punto la tesi di Ciarlo sembra più aderente al meccanismo previsto dalla legge, oltre che alla logica ed alla ragionevolezza. Infatti, considerata la natura sospensiva del referendum di cui trattasi e il fatto che il mancato raggiungimento del quorum ne determina l'invalidità (art. 14 l.r. n. 20/1957), sarebbe aberrante se una legge approvata con la maggioranza assoluta da parte dell'assemblea legislativa regionale potesse esser posta nel nulla per il semplice disinteresse del corpo elettorale manifestatosi nella mancata partecipazione al referendum.
In sostanza, tenuto conto del meccanismo che sta alla base della legge e della sua ratio, deve ritenersi che la conseguenza dell'invalidità del referendum dovuta al mancato raggiungimento del quorum non possa essere diversa da quella derivante dalla dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum che, in base al disposto dell'art. 8 della l.r. n.21/2002, ben lungi dal determinare la caducazione della legge, ne determina, invece, la promulgazione. Insomma, una volta “caduto” il referendum, perché illegittimo o perché invalido, verrebbe meno anche la sospensione della promulgazione e quest'ultima sarebbe un atto dovuto.
Comunque ne vedremo delle belle, in quanto - date le premesse - pare evidente che il referendum avrà uno strascico che andrà ben oltre il 21 ottobre.
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