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lunedì 17 settembre 2007

I dubbi sul diritto e la “voce del principe”
Se non si raggiunge il quorum
la legge non puņ essere promulgata

di Andrea Pubusa

Certo sentire un giurista che parla di “verità istituzionale” oggi fa impressione: mi riferisco all'imperioso articolo dell'amico Pietro Ciarlo su questo foglio. Il tono e la pretesa di parlare a nome della legge, d'essere la vox legis è un po' demodé. In realtà, la verità nel diritto non esiste, come ritengono i filosofi del diritto e come ha dimostrato in un bel libro di qualche anno fa proprio una nostra valorosa collega cagliaritana, Anna Pintore.

In un ordinamento democratico non esistono verità predeterminate, non esiste la vox principis: si può raggiungere un'interpretazione convenzionale solo mediante procedure, discussioni e decisioni partecipate. Il risultato è accettabile ed è accettato perché è frutto di giusti procedimenti. Ed allora quanto dice Pietro Ciarlo è una tesi rispettabile per l'intelligenza dell'autore e per la sua indiscutibile competenza. Ma vale al pari di altre.

Ad esempio, di quella che ritiene che l'articolo 15 dello Statuto - nel dire che la legge statutaria, approvata dal Consiglio, è promulgata solo se nel referendum ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi - non consente la promulgazione se il referendum non è valido per mancanza di quorum costitutivo. Se, dunque, non si raggiunge il quorum del 33% dei votanti, non essendo il referendum valido, non lo sono neppure i voti in qualunque modo espressi e, dunque, proprio, in base all'art. 15, manca il presupposto (la maggioranza dei voti validamente espressi, appunto) per la promulgazione.

In ogni caso, è ben vero - come dice Ciarlo - che la procedura referendaria va disciplinata e il compito spetta al legislatore regionale. Ma non rientra nella discrezionalità di questi stabilire quando la legge è approvata o meno dal corpo elettorale, perché determinare quando una legge è approvata o non lo è rientra nella competenza della Costituzione: lo dice direttamente l'art. 15 dello Statuto, che è legge costituzionale. Del resto anche per le leggi statali è la Costituzione o la legge costituzionale a dire quali sono le maggioranze necessarie per approvare le leggi.

La disciplina attuativa del referendum non può modificare la disciplina costituzionale sulla sua validità e sui suoi effetti. Se fosse corretto quanto dice Ciarlo, si perverrebbe all'assurdo di consentire alla legge regionale di stabilire quorum costitutivi più alti o più bassi, tali da vanificare o favorire il responso popolare o modificarne gli effetti a seconda dei casi. No. Questa è materia riservata ai testi costituzionali. Perché non può essere il legislatore ordinario a sancire quando una legge è approvata o respinta. Dunque, la legislazione ordinaria richiamata dal collega Ciarlo esiste, ma è costituzionalmente illegittima nella parte in cui dispone un quorum di validità del referendum.

È questa una verità istituzionale? No, è un'opinione (io credo più corretta) al pari di quella opposta. Se tuttavia il Presidente approva, se non si sia raggiunto il quorum di validità del 33% ma i voti validi sono in prevalenza per il NO (ecco allora un vero e propripo colpo di Statuto)? Che fare? C'è una sede per risolvere il conflitto? Certamente. È la Corte costituzionale, custode delle norme costituzionali, alla quale si accederà, se necessario e se possibile, secondo legge. Ecco sarà questa - se Soru interpreterà lo statuto secondo l'opinione di Ciarlo (già espressa da Dadea) - la verità che ci vincolerà. Insomma, sarà una decisione che tutti accetteremo, perché fondata su un giusto procedimento e resa da un giudice imparziale.

Sarebbe, comunque, curioso che su una legge così rilevante la Giunta punti ad una promulgazione per scarsa partecipazione. Non è meglio impegnarci tutti perché questo non accada e i sardi partecipino in massa a questa decisione molto importante per il loro futuro?

Quanto ai protagonismi stigmatizzati nell'articolo, sono gli stessi che ci videro batterci insieme - Ciarlo e chi scrive, per fortuna con tanti altri - per battere la legge costituzionale di Berlusconi. Nei referendum è sempre così. Non cambia a seconda della risposta che diamo al quesito referendario. Poi non sono protagonismi facili, perché costano fatica e dispendio di energie e talora esposizioni di cui si farebbe volentieri a meno. Ma tutto questo fa parte del nostro impegno civico, da rispettare qualunque sia la nostra o l'altrui posizione.

Quanto, infine, alle interpretazioni false e tendenziose della statutaria (che, guarda caso, sono solo quelle diverse dalla vox principis!), vale quanto detto all'inizio. Diamo vita ad una discussione democratica, alta, colta, senza anatemi e badando solo al testo della legge. Ognuno può intervenire e dire la sua. Sarà una bella prova di maturità e di pratica democratica.

Per ora, vedo che i difensori della legge statutaria non parlano mai del suo contenuto. Sembrano aver difficoltà e parlano d'altro: di una pretesa animosità contro Soru (non di quella di Soru verso gli altri), delle maleintenzioni di chi gli è contrario, come se di per sé fosse bene solo ciò che dice, fa e vuole il Presidente, etc. etc. Non sarebbe meglio, proprio per capire e far capire, discutere solo del merito della legge, vedere se è di questa che abbiamo bisogno o se - come credo - si può fare diversamente e meglio. Può darsi che alla fine ci troveremo anche d'accordo. Chissà?

Infine, la candidatura di Soru alla guida del PD: è solo in parte vero che non c'è collegamento con la statutaria, perché mostra che il Presidente connette la governabilità ad un controllo forte non solo delle istituzioni regionali (legge statutaria) ma anche del maggior partito che lo sostiene (candidatura alla segreteria PD). È anche questa una questione istituzionale. Si può essere d'accordo o no, ma è questione rilevante per il futuro della nostra autonomia regionale. È permesso parlarne?


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