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domenica 16 settembre 2007

Referendum, tra inganni e demagogia
assurdo legarlo alle primarie Pd
Se vota meno del 33%, legge in vigore

di Pietro Ciarlo

Il 21 ottobre, su richiesta di 19 consiglieri regionali, si svolgerà un referendum sulla legge statutaria della Regione Sardegna. Si tratta di una legge che riforma l'ordinamento della Regione adeguandolo alla nuova forma di governo fondata sull'elezione diretta del Presidente. La legge è complessa, per cui è naturale che vi sia un certo deficit informativo. Il referendum doveva essere anche l'occasione per colmare tale deficit, ma purtroppo, come era prevedibile, le cose non stanno andando così.

Il dibattito referendario per molti, per troppi, è diventato un palcoscenico dove alzare la voce e ricavare facili protagonismi a scapito di un dibattito politico corretto, fondato sulla comprensione degli argomenti. Ancora una volta la strada scelta è quella della demagogia. La lusinga e l'inganno si sono spinti fino a creare confusione sugli aspetti procedimentali più evidenti.

Innanzitutto, va ricordato che la legge statutaria, per norma costituzionale, è stata approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. Questa maggioranza qualificata è stata prevista a fini di garanzia: per le leggi più importanti l'ordinamento richiede un consenso particolarmente esteso. La legge statutaria è stata approvata con tale maggioranza appena sei mesi fa, dopo un lungo dibattito pubblico. Ognuno ha le idee che vuole ed è, ovviamente, libero di cambiarle quando crede, ma il senso delle istituzioni richiede toni pacati, soprattutto quando si controverte di decisioni assunte poco tempo prima in virtù di procedimenti garantiti e garantisti in massimo grado.

Tecnicamente il referendum del 21 ottobre è un referendum sospensivo, nel senso che la sua previsione nell'ordinamento, cioè la possibilità di richiedere l'indizione del referendum stesso, sospende l'entrata in vigore della legge. In altre parole, la legge viene pubblicata, a scopo notiziale, ma non viene promulgata. Il quesito referendario riguarda l'attuazione o meno di quest'ultimo adempimento. Dunque, la legge statutaria, già regolarmente approvata dal Consiglio regionale, «non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi», cioè dei voti validamente espressi, naturalmente all'interno di una procedura referendaria che deve essere a sua volta valida. Così dispone l'articolo 15 dello Statuto della Sardegna come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

Peraltro questo articolo dello Statuto rinvia alla legge regionale l'ulteriore disciplina del referendum stesso. Si tratta della legge n. 21 del 2002 che disciplina il referendum sulle leggi statutarie e a sua volta rinvia espressamente alla legge regionale n. 20 del 1957 che disciplina in via generale il referendum. In particolare viene richiamato anche l'articolo 14 di questa ultima legge dove si dichiara «non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori». Si tratta del cosiddetto quorum strutturale.

La funzione di questo quorum è molto importante. Esso, infatti, evita che la decisione referendaria possa essere adottata da un numero del tutto esiguo di elettori. Nel nostro ordinamento l'unico referendum a non prevedere un quorum minimo di partecipanti è quello per la revisione costituzionale. Non a caso tale omissione viene considerata un grave difetto di questo procedimento. Per farla breve, se nel caso del referendum sulla legge statutaria andasse a votare meno di un terzo degli elettori, il referendum non sarebbe valido, cioè sarebbe privo di qualsiasi effetto e il Presidente risulterebbe obbligato alla promulgazione della legge.

Molti rappresentano i contenuti della legge statutaria in modo falso e tendenzioso. Comunque, le opinioni nel merito di tale legge possono essere diverse. Quelli qui esposti sono dati giuridici certi del procedimento referendario. I convincimenti politici sono una cosa, la verità istituzionale un'altra. Per dirla in chiaro, non credo opportuno che il Presidente della Regione si candidi alla segreteria politica del maggiore partito della coalizione che lo esprime. Ma credo anche che sia politicamente sbagliato e istituzionalmente non corretto legare le questioni della legge statutaria a quelle della competizione per la segreteria regionale del Partito democratico.

* docente di Diritto costituzionale,
già preside della facoltà di Giurisprudenza all'Università di Cagliari


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